Chi siamo
Il Fisde è il Fondo Integrativo Sanitario dei Dirigenti delle Aziende del Gruppo Eni.
Nasce il 30 giugno 1978 come associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro.
Si propone di erogare, in attuazione dell’Accordo Sindacale Eni del 13.10.1977, dell’Accordo Confindustria – Intersind – ASAP e F.N.D.A.I. del 9.10.1981 e dei successivi Accordi con il Coordinamento RSA Dirigenti del Gruppo Eni, prestazioni integrative sociosanitarie in favore dei Dirigenti delle Società dell’Eni e dei loro familiari, nonché eventuali altre prestazioni assistenziali previste dalle Fonti Istitutive anche in materia di medicina preventiva.
Il Fisde svolge la propria attività in sostituzione del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa previsto contrattualmente (FASI) ed opera con gli organi sociali e secondo l’ordinamento e i servizi stabiliti dal proprio Statuto.
Entra nelle sezioni dedicate del sito per conoscere il funzionamento del Fondo, trovare la struttura convenzionata più vicina, visualizzare le prestazioni sanitarie riconosciute e le modalità di rimborso delle spese sostenute.
L’area riservata ti consente di visualizzare i tuoi dati personali e consultare lo stato delle tue pratiche di rimborso.
Il Fisde utilizza i contributi versati dai Soci, dalle aziende e le altre risorse con cui si finanzia per erogare prestazioni sanitarie integrative di carattere economico, mediante:
- la stipula di convenzioni con strutture pubbliche e private nonché con esercenti le professioni sanitarie, al fine di contenere la spesa delle prestazioni sanitarie ed assicurarne un adeguato livello qualitativo
- il rimborso delle spese sanitarie sostenute dagli iscritti
Il rimborso viene erogato dal Fondo sulla base della documentazione clinica e di spesa prodotta dall’iscritto o dalla struttura sanitaria, a seguito del conseguimento della prestazione sanitaria.
I rimborsi sono liquidati nei limiti indicati dal Tariffario, come predisposto dal Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base delle indicazioni e dei parametri forniti dalle Fonti Istitutive. Per alcune prestazioni sono stabilite franchigie a carico del Socio e/o previsti massimali di rimborso, per nucleo familiare o per iscritto.
I rimborsi sono comunque adeguati ai mezzi finanziari di cui dispone il Fisde stesso.
- i Dirigenti in servizio presso l’Eni Spa o le società da essa controllate ai sensi dell’art. 2359 n. 1 e 2 Cod. Civile
- i Dirigenti pensionati il cui ultimo rapporto di lavoro sia intercorso con qualifica di Dirigente con l’Eni Spa o le società da essa controllate per un periodo non inferiore a un anno, a condizione che siano stati iscritti al Fisde nello stesso periodo e non vi sia stata alcuna interruzione di iscrizione nel periodo intercorso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il pensionamento
- gli ex Dirigenti di Eni Spa o delle società da essa controllate i quali, a seguito della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro prima del pensionamento, si trovino (1) in regime di prosecuzione volontaria del versamento dei contributi previdenziali all’INPS, o (2) in attesa della decorrenza pensionistica avendo già raggiunto i requisiti contributivi minimi per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità e a condizione che l’Azienda si impegni a pagare al Fisde i contributi di sua competenza e che il Socio non presti attività di lavoro subordinato fino al momento del percepimento della pensione o (3) in periodo di preavviso retribuito con versamento dei contributi previdenziali all’INPS
- i titolari di pensione di superstite o di reversibilità dei Dirigenti di cui ai punti precedenti
il Fisde provvede ai propri scopi istituzionali con:
- i contributi annuali versati dalle società dell’Eni per ciascun Socio di cui all’art. 4.1 dello Statuto
- i contributi annuali versati dal Socio per se stesso e per i propri familiari iscritti
- i contributi ad hoc per specifiche provvidenze
- gli eventuali rendimenti delle somme amministrate e gli interessi di mora sui contributi
- i proventi straordinari di qualsiasi specie
L’importo dei contributi a carico delle aziende e dei Soci è stabilito periodicamente con accordo sindacale tra l’Eni ed il Coordinamento RSA Dirigenti del gruppo Eni.
Importo dei contributi:
Con decorrenza 1° gennaio 2022, i contributi annuali sono stabiliti nella seguente misura:
Contributi a carico degli iscritti
Socio di cui alle lettere a) e c) dell’art. 4.1 dello Statuto | 700,00 euro |
Socio di cui alle lettere b) e d) dell’art. 4.1 dello Statuto | 800,00 euro |
Coniuge del socio di cui alle lettere a) e c) dell’art. 4.1 dello Statuto | 300,00 euro |
Coniuge del socio di cui alla lettera b) dell’art. 4.1 dello Statuto | 400,00 euro |
Figlio | 250,00 euro |
Figlio di età maggiore di 26 anni e inferiore a 30 | 800,00 euro |
Ascendente | 800,00 euro |
Contributi a carico delle aziende
Socio di cui alla lettera a) e c) dell’art. 4.1 dello Statuto | 3.500,00 euro |
Socio di cui alle lettere b) e d) dell’art. 4.1 dello Statuto | 2.500,00 euro |
Termini e modalità di versamento:
Il versamento dei contributi a carico degli iscritti è stabilito nei seguenti termini e modalità:
Socio di cui alla lettera a) dell’art. 4.1 dello Statuto |
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Socio di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 4.1 dello Statuto |
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Il mancato pagamento dei contributi da parte del Socio nei termini stabiliti comporta la sospensione dell’erogazione delle prestazioni e dell’esercizio di ogni altro diritto derivante dall’iscrizione al Fisde.
Il protrarsi della morosità oltre i termini previsti dallo Statuto, qualora non sia stata richiesta e accordata una dilazione di pagamento, può comportare l’esclusione dal Fisde del Socio e del rispettivo nucleo familiare.
- Deducibilità dei contributi versati al Fisde
I contributi versati al Fisde, sono deducibili dal reddito complessivo sino a concorrenza di un importo annuo pari a € 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si deve tener conto anche:
- del contributo versato dal datore di lavoro ( o ex datore di lavoro )
- dei contributi versati per i familiari a carico
- di eventuali ulteriori contributi versati ad altri fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D. Lgs. N. 502/1992
- Detrazione delle spese sanitarie sostenute dall’iscritto
Le spese sanitarie sostenute dall’iscritto danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda (irpef) limitatamente all’importo non rimborsato dal Fisde che eccede € 129,11. La detrazione, spettante in misura pari al 19% del predetto importo, deve essere richiesta in occasione della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Qualora il contributo annuo complessivamente versato al Fisde sia superiore a € 3.615,20 anche una quota parte dell’importo delle spese sanitarie rimborsato dal Fisde, proporzionalmente corrispondente al contributo non dedotto, da diritto alla detrazione d’imposta. Più precisamente, nell’ipotesi appena descritta, l’importo delle spese rimborsato dal Fisde che da diritto alla detrazione d’imposta è così determinato:
contributo complessivo annuo versato – € 3.615,20————————————————————————————————————————– X importo delle spese rimborsatocontributo complessivo annuo versatoLa detrazione d’imposta compete anche se le spese sanitarie sono state sostenute nell’interesse delle persone indicate nell’art 12 del TUIR (familiari a carico) e che siano nelle condizioni ivi previste (reddito annuo non superiore a € 2.840,51).
Il Fisde opera con gli organi, l’ordinamento ed i servizi stabiliti dal proprio Statuto.
Sono organi del Fondo:
1. l’Assemblea dei Delegati
2. Il Consiglio di Amministrazione
3. Il Presidente
4. I Comitati Consiliari
5. Il Collegio Sindacale
6. Il Responsabile del Fondo
L’Assemblea dei Delegati rappresenta le Società e le Fondazioni datrici di lavoro nonché i Soci. Il Consiglio di Amministrazione (organo di gestione) e il Collegio Sindacale (organo di controllo) rispondono a criteri di pariteticità nella composizione tra rappresentanti dei Soci e rappresentanti delle aziende, nonché di alternanza nella nomina dei rispettivi Presidenti.
I Comitati Consiliari, ove costituiti, operano con finalità istruttorie e propositive in relazione ai compiti del Consiglio di Amministrazione negli ambiti previsti dallo statuto.
Il Responsabile del Fondo assiste gli Organi del FISDE e ne esegue le deliberazioni, gestendo, coordinando e controllando la struttura operativa del Fondo stesso.
I rappresentanti dei Soci in seno ai vari organi debbono appartenere alle categorie dei Dirigenti in servizio, Dirigenti pensionati ed ex Dirigenti di cui rispettivamente alle lettere a), b) e c) dell’art. 4.1. dello Statuto.
Tutte le cariche sociali, fatta eccezione per il Responsabile del Fondo, durano in carica per massimo tre esercizi e sono rinnovabili per non più di tre mandati consecutivi. Per i componenti dell’Assemblea dei Delegati non opera il limite dei tre mandati consecutivi.
Clicca sul seguente link per scoprire quali sono i tuoi rappresentanti nel Fondo.
Lo Statuto del Fisde disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Fondo.
In particolare, individua i soggetti aventi diritto all’iscrizione, definisce modalità e termini per l’iscrizione al Fondo e la decorrenza dell’assistenza, descrive diritti e doveri degli iscritti, stabilisce le modalità di finanziamento, le tipologie di prestazioni erogate, nonché la composizione e le responsabilità degli organi sociali.